Validità o nullità, riconoscibilità ed univocità del voto nel turno
di ballottaggio.
Considerato l’inscindibile raccordo tra il nominativo del candidato allacarica di presidente della provincia o di sindaco e le risultanze elettorali riferibili, rispettivamente, al gruppo (o ai gruppi) o alla lista (o alle liste) ad esso collegati, si ritiene che la validità del voto debba essere riconosciuta anche quandol’espressione del voto stesso sia stata impropriamente apposta fuori dallo spaziocontenente il nominativo del candidato, ovvero sul contrassegno di un gruppoo di una lista collegati, nella considerazione, quindi, che la volontà effettivadell’elettore sia comunque manifesta e sempreché il voto sia valido sotto tuttigli altri aspetti. Negli stessi sensi, è da ritenersi valida l’espressione di voto perun candidato sindaco o presidente di provincia anche in presenza di più segni divoto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o piùsimboli di liste o gruppi collegati.Nel caso di svolgimento del turno di ballottaggio, qualora, invece, l’elettore abbia tracciato un segno di voto sia sul nominativo di un candidato allacarica di presidente di provincia o di sindaco sia su un simbolo di un gruppoo di una lista collegati all’altro candidato alla medesima carica, è da ritenereche la volontà non si sia espressa in maniera univoca e che pertanto la schedacontenga voti nulli.In particolare, per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazionesuperiore a 15.000 abitanti, poiché nel turno di ballottaggio la competizione èlimitata alla opzione tra i due candidati alla carica di sindaco, non trova – comegià detto – alcuna applicazione la modalità di “voto disgiunto” attivabile, nelleelezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in occasionedel primo turno di votazione, secondo la quale l’elettore può votare per undeterminato candidato alla predetta carica e, contemporaneamente, per una listadi candidati alla carica di consigliere comunale collegati ad un altro candidatosindaco (1).
(1) – Con riguardo al turno di ballottaggio, il Consiglio di Stato ha precisato che i segni
meramente ripetitivi (cognome oppure nome e cognome, espressamente indicati nel riquadro contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco ovvero nel riquadro delle liste apparentate) o
superflui (segni apposti sulle liste di una medesima coalizione ovvero nomi di candidati appartenenti
alle medesime), non possono essere interpretati come “segni di riconoscimento”, tali da determinare
la nullità del voto espresso.
La nullità del voto non può verificarsi nemmeno quando sia stato espressamente indicato il
nome di un candidato alla carica di consigliere comunale non appartenente alla lista pure contrassegnata, purché collegata al medesimo candidato alla carica di sindaco: nel turno di ballottaggio,
infatti, l’elettore deve manifestare la volontà di scelta di uno schieramento senza possibilità di
attribuire voti disgiunti; ed un voto che contenga la descritta imprecisione non pone dubbi sulla
scelta dello schieramento.
Al contrario il voto deve essere considerato nullo quando l’elettore abbia manifestato la propria scelta per entrambi gli schieramenti (evenienza ammissibile al primo turno nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti) apponendo un qualsiasi segno sia nel riquadro contenente
il nome del candidato alla carica di sindaco che nelle liste collegate, ma appartenenti allo schieramento avversario, ovvero abbia utilizzato parole od espressioni non corrispondenti al nome di alcun
candidato (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004).
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