Il post è di Bruno Saetta e spiega bene COSA NON VA IN QUESTA NORMA. QUI saranno raccolte tutte le adesioni: inserite l’url del vostro post.
ECCO IL TESTO DA DIFFONDERE:
Cosa prevede il comma 29 del ddl di riforma delle intercettazioni, sinteticamente definito comma ammazzablog?
Il
comma 29 estende l’istituto della rettifica, previsto dalla legge sulla
stampa, a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani
e periodici diffusi per via telematica”, e quindi potenzialmente a
tutta la rete, fermo restando la necessità di chiarire meglio cosa si
deve intendere per “sito” in sede di attuazione.
Cosa è la rettifica?
La
rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione,
introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere di questi
media e bilanciare le posizioni in gioco, in quanto nell’ipotesi di
pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai
cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, questi
potrebbero avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di
quelle notizie. La rettifica, quindi, obbliga i responsabili dei
giornali a pubblicare gratuitamente le correzioni dei soggetti che si
ritengono lesi.
Quali sono i termini per la pubblicazione della rettifica, e quali le conseguenze in caso di non pubblicazione?
La
norma prevede che la rettifica vada pubblicata entro due giorni dalla
richiesta (non dalla ricezione), e la richiesta può essere inviata con
qualsiasi mezzo, anche una semplice mail. La pubblicazione deve avvenire
con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di
accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si
riferiscono”, ma ad essa non possono essere aggiunti commenti. Nel caso
di mancata pubblicazione nei termini scatta una sanzione fino a 12.500
euro. Il gestore del sito non può giustificare la mancata pubblicazione
sostenendo di essere stato in vacanza o lontano dal blog per più di due
giorni, non sono infatti previste esimenti per la mancata pubblicazione,
al massimo si potrà impugnare la multa dinanzi ad un giudice dovendo
però dimostrare la sussistenza di una situazione sopravvenuta non
imputabile al gestore del sito.
Se
io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica
anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di
condanna per furto?
La
rettifica prevista per i siti informatici è quella della legge sulla
stampa, per la quale sono soggetti a rettifica tutte le informazioni,
atti, pensieri ed affermazioni ritenute dai soggetti citati nella
notizia “lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Ciò vuol dire
che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica
è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia, è quindi
un criterio puramente soggettivo, ed è del tutto indifferente alla
veridicità o meno della notizia pubblicata.
Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false?
E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.
Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica?
La
rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali
esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non
esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è
dato sapere chi sarà il soggetto obbligato alla rettifica. Si può
ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più
probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.
Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Un
commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è
opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui
sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col
commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad
una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui,
probabilmente il commento (e contenuti similari) non dovrebbe essere
soggetto a rettifica.
[da Soniaalfano.it]
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